Art. 1.
(Definizione di «outlet»).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, è definito «outlet»:

          a) uno spaccio aziendale nel quale le imprese industriali utilizzano locali propri adiacenti a quelli di produzione per la vendita diretta di beni di produzione propria;

          b) un esercizio commerciale nel quale un imprenditore vende professionalmente e direttamente al consumatore finale merci del settore non alimentare, identificate da un unico marchio, che sono state prodotte almeno sei mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione;

          c) un centro commerciale, avente le caratteristiche di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di cui alle leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, composto dagli esercizi commerciali definiti ai sensi della lettera b) del presente comma, la cui superficie netta di vendita è pari o superiore al 66 per cento della superficie netta di vendita del centro commerciale stesso.